Nei modelli di dichiarazione IVA relativi all’anno 2022, approvati dall’Agenzia delle Entrate con provvedimento del 13 gennaio 2023, è stato introdotto il nuovo quadro CS, la cui compilazione consente alle imprese energetiche, soggetti passivi del contributo straordinario contro il caro bollette, di assolvere gli adempimenti dichiarativi con la dichiarazione IVA da presentare entro il 2 maggio 2023. Il contenuto del quadro è stato aggiornato rispetto a quello pubblicato in bozza, per tenere conto delle novità recate dalla legge di Bilancio 2023.

Con il provvedimento n. 11378 del 13 gennaio 2023, l’Agenzia delle Entrate ha approvato i modelli di dichiarazione IVA relativi all’anno 2022, con le relative istruzioni, rappresentati dal modello IVA 2023 e dal modello IVA Base 2023, che devono essere presentati, esclusivamente per via telematica, direttamente o mediante gli intermediari abilitati, tra il 1° febbraio 2023 e il 2 maggio 2023 (in quanto il 30 aprile 2023 cade di domenica e il 1° maggio 2023 è festivo).
Il termine di presentazione è anticipato al 28 febbraio 2023 per gli operatori che intendono evitare l’obbligo comunicativo previsto dall’art. 21-bis del D.L. n. 78/2010. A tal fine, nel modello IVA 2023 e nel modello IVA Base 2023 è contenuto il quadro VP, che consente di comunicare, in sede di dichiarazione annuale, i dati riepilogativi delle liquidazioni periodiche relative al quarto trimestre 2022.
Attenzione
Il quadro VP non può essere compilato qualora la dichiarazione sia presentata successivamente al 28 febbraio 2023, restando tuttavia possibile presentare una dichiarazione “Correttiva nei termini” qualora il contribuente intenda inviare, integrare o correggere i dati omessi, incompleti o errati.

Il nuovo quadro CS

Nel modello IVA 2023 e modello IVA Base 2023 è stato introdotto il quadro CS per consentire ai soggetti passivi del contributo straordinario contro il caro bollette, di cui all’art. 37 del D.L. n. 21/2022 (decreto Energia), di assolvere i relativi adempimenti dichiarativi.
Il contributo, previsto per l’anno 2022 a titolo di prelievo solidaristico straordinario, è finalizzato a contenere, per le imprese e i consumatori, gli effetti dell’aumento dei prezzi e delle tariffe del settore energetico ed è dovuto dai soggetti che esercitano, nel territorio dello Stato, per la successiva vendita dei beni, l’attività di produzione di energia elettrica, dai soggetti che esercitano l’attività di produzione di gas metano o di estrazione di gas naturale, dai soggetti rivenditori di energia elettrica, di gas metano e di gas naturale, dai soggetti che esercitano l’attività di produzione, distribuzione e commercio di prodotti petroliferi e dai soggetti che, per la successiva rivendita, importano a titolo definitivo energia elettrica, gas naturale o gas metano, prodotti petroliferi o che introducono nel territorio dello Stato detti beni provenienti da altri Stati UE.
Per effetto dell’art. 1, comma 121, legge n. 197/2022 (legge di Bilancio 2023), il contributo straordinario per l’anno 2022 è dovuto a condizione che almeno il 75% del volume d’affari dell’anno 2021 derivi dalle attività di produzione, importazione, estrazione e vendita di energia elettrica, gas e prodotti petroliferi.
A seguito delle modifiche operate dall’art. 55, comma 1, del D.L. n. 50/2022 (decreto Aiuti), la base imponibile del contributo straordinario è costituita dall’incremento del saldo tra le operazioni attive e le operazioni passive, indicate nelle comunicazioni delle liquidazioni periodiche IVA del periodo compreso tra il 1° ottobre 2021 e il 30 aprile 2022, rispetto al saldo del periodo dal 1° ottobre 2020 al 30 aprile 2021.
In caso di saldo negativo del periodo dal 1° ottobre 2020 al 30 aprile 2021, ai fini del calcolo della base imponibile per tale periodo è assunto un valore di riferimento pari a zero.
Il contributo si applica nella misura del 25% nei casi in cui il predetto incremento, almeno pari al 10%, sia superiore a 5 milioni di euro.
La legge di Bilancio 2023 ha disposto che non concorrono alla determinazione dei totali delle operazioni attive e passive:
- le cessioni e gli acquisti di azioni, obbligazioni o altri titoli non rappresentativi di merci e quote sociali che intercorrono tra i soggetti;
- le operazioni attive non soggette a IVA per carenza del presupposto territoriale, se e nella misura in cui gli acquisti ad esse afferenti siano territorialmente non rilevanti in Italia.
Con il provvedimento n. 221978/2022 l’Agenzia delle Entrate ha definito le modalità di versamento del contributo straordinario e gli adempimenti, anche dichiarativi.
In particolare, il contributo doveva essere liquidato e versato, per un importo pari al 40%, a titolo di acconto, entro il 30 giugno 2022 e, per la restante parte, a titolo di saldo, entro il 30 novembre 2022. Qualora, per effetto delle modifiche operate dalla legge di Bilancio 2023, l’importo versato risulti errato, è possibile recuperarlo o riversarlo entro il 31 marzo 2023.
I soggetti passivi del contributo assolvono gli adempimenti dichiarativi con la dichiarazione IVA da presentare entro il 2 maggio 2023 e, per i soggetti passivi del contributo che partecipano a un Gruppo IVA, gli adempimenti dichiarativi sono assolti dal rappresentante con la dichiarazione IVA di Gruppo da presentare entro lo stesso termine.

Come si compila il quadro CS

Il rigo CS1 deve essere compilato esclusivamente dai soggetti che, verificata la sussistenza delle condizioni per l’applicazione del contributo, risultino tenuti ad effettuare i relativi versamenti (acconto entro il 30 giugno 2022 e saldo entro il 30 novembre 2022), e dai soggetti che, per effetto dell’art. 1, comma 121, della legge di Bilancio 2023, risultino tenuti al versamento dell’importo residuo entro il 31 marzo 2023 o intendano chiedere a rimborso o utilizzare in compensazione il maggior importo versato.
CS1
In particolare, nella colonna 3, va indicato l’ammontare del contributo dovuto, determinato - come in precedenza ricordato - applicando la percentuale del 25% all’incremento del saldo tra le operazioni attive e passive dei periodi 1° ottobre 2021 - 30 aprile 2022 e 1° ottobre 2020 - 30 aprile 2021.
La colonna 4 va compilata per indicare l’ammontare del contributo dovuto, determinato senza tenere conto delle modifiche apportate dalla Legge di Bilancio 2023, qualora tale importo sia diverso da quello di colonna 3.
Le colonne 5, 6 e 7 devono essere compilate per indicare, rispettivamente, i versamenti effettuati in eccesso rispetto al contributo dovuto, i versamenti in eccesso chiesti a rimborso e l’importo che s’intende utilizzare in compensazione “orizzontale” a decorrere dal 31 marzo 2023, che non può eccedere il minore tra quello indicato in colonna 5 e la differenza, se positiva, tra quanto indicato in colonna 4 e quanto indicato in colonna 3.
Infine, nella colonna 8 occorre indicare il codice fiscale del soggetto cui si riferisce il contributo qualora diverso da quello che presenta la dichiarazione (ad esempio, società incorporata nel corso del mese di giugno 2022).
La colonna 1 deve essere barrata in tutti i casi in cui la base imponibile su cui calcolare il contributo è stata determinata assumendo dati diversi o non direttamente desumibili da quelli indicati nelle comunicazioni delle liquidazioni periodiche IVA (LIPE o quadro VP della dichiarazione annuale con riferimento all’ultimo trimestre solare) presentate per i periodi di riferimento. In tali casi, l’importo assunto quale base imponibile per il calcolo del contributo deve essere indicato in colonna 2.
I righi da CS2 a CS10 sono riservati ai soggetti passivi del contributo che, nell’anno 2022, partecipano a un Gruppo IVA.
Gli adempimenti dichiarativi sono assolti dal rappresentante in sede di dichiarazione del Gruppo da presentare nell’anno 2023.
In tal caso, il rappresentante del Gruppo compila un rigo per ciascun partecipante tenuto al pagamento del contributo, indicando il codice fiscale del soggetto partecipante nella colonna 8, oltre ai dati indicati nelle colonne da 2 a 7.
Barrando la casella 9 i partecipanti al Gruppo attestano di assumersi la responsabilità dei dati comunicati dal rappresentante del Gruppo.
CS2

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