Presso le commissioni riunite Giustizia e Finanze della Camera dei Deputati si è svolta l’audizione dell’UNCAT sullo schema di decreto attuativo della riforma fiscale per la parte relativa alla revisione del sistema sanzionatorio, penale e amministrativo, fiscale. L’UNCAT ha evidenziato che la scelta di rimandare, in deroga al principio del favor rei, l’applicazione del nuovo regime delle sanzioni amministrative tributarie ai fatti compiuti dopo il 29 aprile 2024, e non anche alle violazioni già accertate e contestate, rischia di affossare l’intera riforma delle sanzioni.

Il presidente dell’UNCAT Gianni di Matteo ha partecipato, insieme con una delegazione del consiglio direttivo, alle audizioni presso le Commissioni riunite Giustizia e Finanze della Camera dei Deputati sullo schema di decreto legislativo di attuazione della riforma fiscale per la parte relativa alla revisione del sistema sanzionatorio, penale e amministrativo, fiscale.
L’UNCAT ha evidenziato che la scelta operata all’art. 5 dello schema di decreto delegato, che in deroga al principio del favor rei, rimanda l’applicazione del nuovo regime delle sanzioni amministrative tributarie ai fatti compiuti dopo il 29 aprile 2024, e non anche alle violazioni già accertate e contestate, rischia di affossare l’intera riforma delle sanzioni: il nuovo regime sanzionatorio vedrà in questo modo, infatti, concreta ed effettiva applicazione solo tra diversi anni, quando le annualità 2024 e 2025 saranno oggetto di accertamento e quindi a partire dagli anni 2030/2032.
Quella della irretroattività delle nuove norme sulle nuove sanzioni pare a UNCAT una scelta sorprendente considerato che le disposizioni per le quali si procrastina l’effettività prevedono un miglioramento del trattamento sanzionatorio e che la relativa posticipazione deroga al principio di retroattività della legge più mite (lex mitior).
Nella relazione alle Commissioni, Di Matteo ha evidenziato come l’applicazione del principio del favor rei in materia di sanzioni amministrative è stata ripetutamente affermata dalla Corte Costituzionale, che ha fatto proprio l’orientamento della Corte di Strasburgo che le considera sostanzialmente “penali” laddove abbiano natura e funzione punitiva e non semplicemente riparativa.
La scelta - se confermata - porterà ad un contenzioso di enorme portata, in cui la Corte Costituzionale verrà chiamata a pronunciarsi, con il rischio che i singoli giudici si determinino a disapplicare autonomamente la disposizione in quanto contrastante con l’art. 49 par. 1 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea e dunque tramite l’art. 11 Cost.
Nel suo intervento Di Matteo ha ripercorso anche altri passaggi critici, tutti oggetto di un documento approfondito consegnato alle Commissioni:
- la necessità di adottare una distinzione più chiara fra crediti non spettanti e inesistenti, per evitare future contestazioni;
- in tema di esimenti alla punibilità che lo schema di decreto legislativo prevede per le sanzioni penali, UNCAT ritiene che sarebbe opportuno estenderle alle sanzioni amministrative; UNCAT si chiede anche se l’elenco delle cause esimenti (collegate a condizioni di oggettiva difficoltà del contribuente) sia tassativo o meno;
- bene l’esimente in materia di omesso versamento delle ritenute e dell’IVA, costituita dalla pendenza di un piano di ammortamento del debito oppure dal contenimento del debito residuo sotto la soglia dei cinquantamila euro in caso di intervenuta decadenza dalla rateazione, ma sarebbe opportuno indicare una tempistica diversa che trovi la decorrenza proprio dalla effettiva notifica di tali atti per evitare una difficile attuazione pratica;
- sarebbe infine opportuno estendere la compensazione anche ai crediti verso le amministrazioni locali (regioni e comuni) e per le prestazioni di servizi (crediti professionali).

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