In audizione presso le Commissioni riunite Giustizia e Finanze della Camera dei deputati, il CNDCEC ha evidenziato che il decreto attuativo della delega fiscale recante revisione del sistema sanzionatorio tributario risponde all’esigenza, fortemente sentita da tutti gli operatori e rilevata anche dalla giurisprudenza unionale, di avviare il percorso di avvicinamento della nostra legislazione a quella degli altri Stati membri, che hanno livelli sanzionatori molto più contenuti rispetto ai nostri. Un’impostazione condivisa, anche se sono stati evidenziati alcuni aspetti di criticità sui quali occorrerà intervenire per la migliore e più efficace realizzazione degli obiettivi della riforma fiscale.

Presso la Camera dei Deputati si è tenuta l’audizione parlamentare del CNDCEC sullo schema di decreto legislativo recante revisione del sistema sanzionatorio tributario.
Il Tesoriere e consigliere nazionale dei commercialisti delegato alla fiscalità, Salvatore Regalbuto, ha evidenziato come il decreto sanzioni risponde all’esigenza, fortemente sentita da tutti gli operatori e rilevata anche dalla giurisprudenza unionale, di avviare il percorso di avvicinamento della nostra legislazione a quella degli altri Stati membri, che hanno livelli sanzionatori molto più contenuti rispetto ai nostri. Un’impostazione condivisa, anche se sono stati evidenziati alcuni aspetti di criticità sui quali occorrerà intervenire per la migliore e più efficace realizzazione degli obiettivi della riforma fiscale.
Accompagnato dal coordinatore dell’area fiscale della Fondazione nazionale dei commercialisti, Pasquale Saggese, Regalbuto ha innanzitutto sottolineato come le norme che prevedono l’applicazione delle sanzioni accessorie appaiono oltremodo penalizzanti nei confronti dei contribuenti che non accettano la proposta di concordato preventivo biennale o che decadono da detto istituto o dal regime dell’adempimento collaborativo. Sanzioni accessorie tra le quali vi è anche la sospensione dall’esercizio di attività di lavoro autonomo o di impresa.
Soprattutto nel caso di non accettazione della proposta la previsione rischia di tramutarsi in una indebita pressione all’accettazione della proposta medesima, in un contesto in cui, tenuto conto della volontarietà dell’adesione, il contribuente dovrebbe essere invece lasciato libero nella sua decisione.
Il rappresentante dei commercialisti ha anche affermato che il decreto legislativo, a proposito della definizione agevolata delle sanzioni, non prevede la possibilità che la definizione possa avvenire in forma rateale analogamente a quanto previsto per tutti gli altri istituti deflativi del contenzioso, quali, ad esempio, l’accertamento con adesione ovvero l’acquiescenza all’atto impositivo.
Di fatto si tratta di una assoluta anomalia del sistema che sarebbe opportuno rimuovere.
Tra le richieste dei commercialisti anche quelle di una più puntuale distinzione tra le nozioni di credito d’imposta non spettante e inesistente, di una mitigazione del regime sanzionatorio per le violazioni in materia di monitoraggio degli investimenti delle attività detenute all’estero e la previsione dell’applicabilità del principio del favor rei anche per le sanzioni amministrative e non solo per quelle penali.

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