Per i crediti di imposta Transizione 4.0, il decreto legge sulle agevolazioni fiscali, approvato il 26 marzo dal Consiglio dei Ministri, introduce l’obbligo di comunicazione preventiva. Il nuovo adempimento riguarderà tanto i crediti d’imposta per investimenti in beni materiali e immateriali 4.0 che gli investimenti in attività di ricerca in attività di ricerca e sviluppo, innovazione tecnologica e design e ideazione estetica. Per gli investimenti non ancora avviati alla data di entrata in vigore del decreto, le imprese dovranno comunicare, in via preventiva, l’ammontare complessivo degli investimenti che intendono effettuare, la presunta ripartizione negli anni del credito e la relativa fruizione. La comunicazione dovrà essere aggiornata al completamento degli investimenti.

Nuovo obbligo per le imprese che vorranno fruire dei crediti d’imposta Transizione 4.0.
Dovranno comunicare l’ammontare complessivo degli investimenti, la presunta ripartizione negli anni del credito e la relativa fruizione.
Il nuovo adempimento è introdotto dal decreto legge approvato il 26 marzo dal Consiglio dei Ministri.

Quali sono i crediti d’imposta interessati dal nuovo adempimento

Entrando nel merito della disposizione, la prima questione riguarda l’ambito applicativo del nuovo obbligo di comunicazione.
Come espressamente indicato dalla norma, le imprese dovranno inviare la comunicazione relativamente a:
- al credito d’imposta per investimenti in beni strumentali materiali 4.0, di cui all’art. 1, c. 1057-bis, legge di Bilancio 2021 (legge n. 178/2020);
- al credito d’imposta per investimenti in beni strumentali immateriali 4.0, di cui all’art. 1, c. 1058 e 1058-bis, legge di Bilancio 2021 (legge n. 178/2020);
- al credito d’imposta per investimenti in attività di ricerca e sviluppo, di cui all’art. 1, c. 200, legge di Bilancio 2020 (legge n. 160/2019);
- al credito d’imposta per investimenti in attività di innovazione tecnologica, di cui all’art. 1, c. 201, legge di Bilancio 2020 (legge n. 160/2019);
- al credito di imposta per investimenti in attività di design e ideazione estetica, di cui all’art. 1, c. 202, della legge di Bilancio 2020 (legge n. 160/2019);
- al credito d’imposta per investimenti in attività di innovazione tecnologica finalizzate al raggiungimento di obiettivi di innovazione digitale 4.0 e di transizione ecologica, di cui ai c. 203, quarto periodo, 203-quinquies e 203-sexies dell’art. 1, legge di Bilancio 2020 (legge n. 160/2019).

Comunicazione preventiva per gli investimenti non avviati

Per gli investimenti non ancora avviati alla data di entrata in vigore del decreto, la comunicazione dovrà essere inviata preventivamente.
Le imprese, in particolare, dovranno comunicare:
- l’ammontare complessivo degli investimenti che intendono effettuare;
- la presunta ripartizione negli anni del credito e la relativa fruizione.
La comunicazione dovrà essere aggiornata al completamento degli investimenti.

Comunicazione anche per gli investimenti realizzati a decorrere dal 1° gennaio 2024

Il nuovo adempimento riguarda anche gli investimenti in beni materiali e immateriali 4.0 e in attività di ricerca e sviluppo realizzati a decorrere dal 1° gennaio 2024 e fino al giorno antecedente alla data di entrata in vigore del decreto.
Per detti investimenti, le imprese dovranno inviare esclusivamente la comunicazione al completamento degli investimenti.

Come dovranno essere effettuate le comunicazioni

Le comunicazioni dovranno essere inviate telematicamente sulla base del modello adottato con decreto direttoriale 6 ottobre 2021, che verrà modificato per quel che concerne il contenuto, le modalità e i termini di invio delle comunicazioni con apposito decreto direttoriale del Ministero delle imprese e del made in Italy.

Comunicazione per gli investimenti in beni materiali e immateriali 4.0 relativi all’anno 2023

Il nuovo obbligo di comunicazione riguarda anche il credito d’imposta per investimenti in beni strumentali materiali e immateriali 4.0, di cui all’art. 1, c. da 1057-bis a 1058-ter, legge di Bilancio 2021 (legge n. 178/2020), relativi all’anno 2023.
Viene infatti disposto che la compensabilità dei crediti maturati e non ancora fruiti è subordinata all’invio al Ministero delle Imprese e del Made in Italy del modello adottato con decreto direttoriale 6 ottobre 2021.
Mentre finora l’invio del modello aveva come unico scopo la valutazione dell’efficacia dell’agevolazione e il mancato invio non comportava alcun effetto sui controlli dell’Agenzia delle entrate ai fini della corretta applicazione della misura, con la nuova disposizione diventa un presupposto necessario per la compensazione in F24 dei crediti di imposta, che, secondo quanto disposto dal comma 1059 dell’articolo 1 della legge di Bilancio 2021, sono compensabili in tre quote annuali di pari importo, a decorrere dall'anno di avvenuta interconnessione dei beni.
Ai sensi del decreto direttoriale 6 ottobre 2021, il modello di comunicazione, firmato digitalmente dal legale rappresentante dell’impresa, va trasmesso in formato elettronico tramite PEC all’indirizzo [email protected].

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