Il decreto sulle agevolazioni fiscali ha inibito lo sconto in fattura e la cessione dei crediti edilizi, prevedendo però un’ampia clausola di salvaguardia, a tutela del legittimo affidamento dei contribuenti che hanno già avviato i lavori. In particolare, sarà ancora possibile beneficiare di cessione o sconto qualora prima dell’entrata in vigore del decreto sia stata presentata una CILAS per i lavori non condominiali relativi al superbonus; le vecchie regole troveranno applicazione anche con riferimento ai lavori condominiali qualora, prima dell’entrata in vigore del decreto, risulti presentata la CILAS e adottata la relativa delibera condominiale. Cessione e sconto sono ancora possibili qualora sia già stata presentata l’istanza per l’ottenimento del titolo abilitativo avente ad oggetto lavori da superbonus che comportano la demolizione e ricostruzione dell’edificio. È poi prevista una clausola di salvaguardia ad hoc per i lavori diversi da superbonus e che non richiedono un titolo abilitativo.

Il Governo ha previsto un’ulteriore stretta al superbonus e ha “cancellato” la possibilità di fruire della cessione del credito e dello sconto in fattura con riferimento a quelle limitate eccezioni previste dal D.L. n. 11/2023. D’ora in avanti, le forme previste per fruire del beneficio fiscale in alternativa alla detrazione d’imposta riguarderanno esclusivamente i lavori in corso.
Dopo la prima stretta concretamente attuata con il D.L. n. 11/2023 potevano ancora beneficiare della cessione del credito e dello sconto in fattura relativamente al superbonus gli istituti autonomi case popolari (IACP) nonché gli enti aventi le stesse finalità sociali dei predetti istituti. La medesima possibilità era prevista per le cooperative di abitazione a proprietà indivisa relativamente agli immobili assegnati in godimento ai soci, per le ONLUS, le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale.
Con l’entrata in vigore del decreto legge approvato dal Consiglio dei Ministri del 26 marzo 2024, l’eccezione non sarà più applicabile. Conseguentemente, sarà inibita la cessione del credito e lo sconto in fattura.
La medesima sorte riguarda gli immobili danneggiati da eventi sismici verificatisi a far data dal 1° aprile 2009 dove sia stato dichiarato lo stato di emergenza e gli immobili danneggiati da eventi meteorologici verificatisi a partire dal 15 settembre 2022 ubicati nei territori per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza. Anche in questo caso, secondo quanto previsto dal decreto approvato, non sarà possibile effettuare la cessione del credito o fruire dello sconto in fattura.

Clausole di salvaguardia per la tutela del legittimo affidamento

Il legislatore ha però previsto un’ampia clausola di salvaguardia, con la finalità di tutelare il legittimo affidamento dei contribuenti che hanno di fatto già avviato i lavori. In particolare, sarà ancora possibile beneficiare della cessione del credito o dello sconto in fattura qualora in data antecedente all’entrata in vigore del decreto legge sia stata presentata una CILAS per i lavori non condominiali relativi al superbonus.
Le “vecchie” regole continueranno a trovare applicazione anche con riferimento ai lavori condominiali qualora, prima dell’entrata in vigore del decreto legge, risulti presentata la CILAS e adottata la delibera condominiale avente ad oggetto l’esecuzione dei lavori il cui committente è il condominio. È ancora possibile optare per la cessione del credito o per lo sconto in fattura qualora sia già stata presentata l’istanza per l’ottenimento del titolo abilitativo avente ad oggetto lavori da superbonus che comportano la demolizione e ricostruzione dell’edificio. Per gli interventi diversi dal superbonus è sufficiente che sia stata già presentata la richiesta di un titolo abilitativo.
È poi prevista una clausola di salvaguardia ad hoc per i lavori diversi da superbonus e che non richiedono un titolo abilitativo. In questo caso è necessario che, antecedentemente all’entrata in vigore del decreto, i lavori siano già iniziati, oppure se non sono iniziati sia stato stipulato un accordo vincolante tra le parti per la fornitura dei beni e dei servizi oggetto dei lavori agevolati diversi dal superbonus e sia stato versato un acconto sul prezzo.

Bonus barriere architettoniche

Un’ulteriore stretta ha interessato anche il bonus relativo alle barriere architettoniche del 75% di cui all’art. 119-ter del D.L. n. 34/2020.
Prima del decreto approvato dal Governo la possibilità di cedere il credito o fruire dello sconto in fattura era limitata a poche eccezioni. In particolare, tali possibilità riguardavano esclusivamente gli interventi condominiali relativi a edifici a prevalente destinazione abitativa. La medesima deroga riguardava le persone fisiche in relazione a interventi su edifici familiari o su unità poste all’interno di edifici plurifamiliari a condizione che il contribuente fosse titolare del diritto di proprietà o di diritto reale di godimento; a condizione che l’unità immobiliare fosse adibita ad abitazione principale e che il contribuente avesse un reddito di riferimento non superiore a 15.000 euro determinato con il criterio del c.d. quoziente familiare. Il requisito reddituale non era richiesto se nel nucleo familiare era presente un soggetto colpito da un handicap grave certificato ai sensi della legge n. 104/1992.
Secondo quanto previsto dal decreto approvato dal Governo, queste eccezioni continuano ad applicarsi e quindi è ancora possibile effettuare la cessione del credito o fruire dello sconto in fattura per le spese sostenute fino alla data di entrata in vigore del provvedimento. Per le spese sostenute successivamente l’unica forma di agevolazione fiscale del 75% consiste nel beneficio della detrazione.
Tuttavia, anche in questo caso viene prevista una clausola di salvaguardia.
In particolare, se si tratta di interventi che richiedono la presentazione di un titolo abilitativo assume rilevanza la data di richiesta. Lo sconto in fattura o la cessione del credito saranno ancora possibili se la richiesta del titolo abilitativo sarà stata effettuata prima dell’entrata in vigore del decreto. Invece, per gli interventi a edilizia libera dovrà essere dimostrato che i lavori siano già iniziati, oppure sia stato stipulato un accordo vincolante tra le parti e sia stato versato un acconto sul prezzo.

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